Art. 2.

      1. I trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali aventi decorrenza anteriore al 1o luglio 1982 sono riliquidati, con l'applicazione dei coefficienti calcolati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 294, secondo le modalità previste dall'articolo 1 della presente legge.